Approfondimenti: Affitto d’azienda

BG Partners – Pavia

Affitto d’azienda art.2562 del c.c. è un contratto con il quale un locatore (cioè proprietario di un’azienda) trasferisce all’affittuario il godimento della stessa e dei frutti che essa produce dietro il pagamento di un canone .

Il contratto viene stipulato in forma scritta. La scrittura deve avvenire in forma pubblica o privata autenticata e il notaio rogante deve depositare il contratto per l’iscrizione al registro delle imprese nel termine dei 30 giorni, art 2556 del codice civile.

L’affitto avviene per un periodo determinato di tempo e dietro la garanzia di non modificare la destinazione dell’azienda e di conservare l’efficacia dell’organizzazione, degli impianti e le normali dotazioni di scorte. L’inosservanza di tali norme comporta alla risoluzione del contratto art 2561 c.3 e art 1015 c.1 del c.c.

L’affittuario ha l’obbligo di non modificare la destinazione dell’azienda, esercitare l’azienda sotto la ditta del concedente, corrispondere il canone pattuito e provvedere alla manutenzione ordinaria.

Il concedente deve consegnare l’azienda in condizioni tali da poter essere utilizzata per l’uso stabilito, provvedere alle manutenzioni e riparazioni straordinarie e non fare concorrenza all’impresa affittata per almeno 5 anni dal trasferimento.

La cessazione avviene normalmente alla scadenza determinata dal contratto.